PROGRAMMI DEI CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE 29 LUGLIO 2003
Art. 1 - Modalità di svolgimento del corso
Possono esssere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB
I corsi di cui al punto 1 consentono di recuperare 6 punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco di tempo non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
I corsi di cui al punto 2 consentono di recuperare 9 punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco di tempo non superiore a due ore giornaliere.
Ogni corso può essere frequentato al massimo da 25 partecipanti.
Art. 2 - Programma dei corsi per il recupero di sei punti
l programma del corso per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
- segnaletica stradale (1 ora)
- norme di comportamento sulla strada (4 ore)
- cause degli incidenti stradali (2 ore)
- stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore)
- nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora)
- disposizioni sanzionatorie (1 ora)
- elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora)
Art. 3 - Programma dei corsi per il recupero di nove punti
- segnaletica stradale (1 ora)
- norme di comportamento sulla strada (4 ore)
- cause degli incidenti stradali (2 ore)
- stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore)
- nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora)
- disposizioni sanzionatorie (2 ore)
- responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore)
- responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore)
- elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore)
Art. 6 - Frequenza dei corsi
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio.
Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo quattro ore di assenza per i corsi di cui al punto1 dell'art. 1 e sei ore di assenza per i corsi di cui al punto 2 dell'art. 1
L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine i corsi prevedono lezioni di recupero che devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie.
Al termine del corso viene rilasciato dall'Automobile Club Parma un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
Nel caso in cui il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e , quindi, dovrà sottoporsi ad un esame di revisione.